Cicalia srl ha attivato una campagna di Crowdfunding finalizzata all'acquisto di quote societarie.

La campagna è attualmente attiva sul portale di equity crowdunfing di Mamacrowd - siamosoci srl al seguente link.

https://mamacrowd.com/projects/195/cicalia?tab=profilo

Al fine di chiarire e mettere al corrente gli investitori su rischi e vantaggi di un'eventuale partecipazione, ne è fatto l'obbligo di informare per quanto segue il regolamento di CONSOB (direttamente estratto dall'informativa CONSOB)

Cos’è il crowdfunding?

Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.

Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

È possibile distinguere altri modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento.

I modelli di crowdfunding

Vi sono anzitutto piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio (è il c.d. modello “donation based”): ad esempio, si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l’elezione. È poi possibile partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro (è il c.d. modello “reward based”): ad esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e in cambio si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione. Questo è il modello di crowdfunding ad oggi più diffuso. Con il crowdfunding inoltre è possibile realizzare prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi ed effettuati per il tramite di piattaforme on-line (c.d. modello di “social lending” o “peer to peer lending”). Quelli ora descritti peraltro sono modelli esemplificativi e non esauriscono l’insieme delle forme di crowdfunding esistenti a livello globale (si sta ad esempio diffondendo il nuovo modello “royalty based” nel quale si finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti).

Com’è disciplinato il fenomeno in Italia?

Il “Decreto crescita bis” e il Regolamento CONSOB. Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è fatto pertanto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento, etc.). L’Italia è invece il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding.

È noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese. Sono anche note le difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, meglio conosciute come start-up. Proprio a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis”). Lo stesso titolo del “Decreto crescita bis” aiuta a capire è stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese. Nel complessivo disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet. Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un “ambiente” affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo regolamento il 26 giugno 2013.

Cosa sono le start-up innovative?

Le start-up innovative sono piccole società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, da poco operative, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale. Il “Decreto crescita bis” stabilisce i requisiti che tali società devono possedere e dispone diverse semplificazioni normative per favorirne la diffusione e lo sviluppo. Per crescere bene è necessario un ambiente favorevole: per questo il legislatore, nel disegnare il sistema ha previsto una particolare categoria di soggetti, gli “incubatori”: società di capitali italiane che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative. Le start-up innovative possono offrire i propri strumenti finanziari (anche) attraverso portali on-line se sono iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove è possibile acquisire le principali informazioni sulle società. Anche il sito internet delle singole start-up è un’importante fonte di informazioni: esso riporta (e aggiorna ogni sei mesi) le informazioni sull’attività svolta, sui soci fondatori, sul personale e sugli altri elementi indicati dal Decreto nonché sul bilancio.

Requisiti della start-up innovativa Ai sensi del “Decreto crescita bis”:

  • non è quotata su mercati regolamentati (o su altri sistemi di negoziazione);
  • è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi;
  • ha la sede principale in Italia;
  • è di piccole dimensioni (totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro);
  • non distribuisce utili;
  • Le start-up innovative devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
  • è impegnata in via esclusiva, o comunque prevalente, nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ovvero opera in via esclusiva nei settori di riferimento della disciplina dell’impresa sociale (link art. 2, comma 1 d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155).
  • investire in ricerca e sviluppo (almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore della produzione);
  • avere fra i dipendenti più di un terzo di dottori di ricerca o laureati comunque impegnati nella ricerca (ovvero più dei due terzi in possesso di laurea magistrale);
  • essere titolari di diritti di sfruttamento (almeno uno) di invenzioni industriali, elettroniche, biotecnologiche o di nuove varietà vegetali ovvero di diritti relativi a un programma per elaboratore originario.

Deroghe in favore delle start-up innovative

Il “Decreto crescita bis” stabilisce in favore delle start-up innovative una serie di deroghe all’applicazione di norme di legge in materia di:

  • obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite (alle start-up innovative è consentito ridurre il capitale entro due esercizi anziché entro l’esercizio successivo);
  • diritti dei possessori di quote di s.r.l. (a differenza della disciplina ordinaria è consentita la creazione di “categorie di quote” aventi diritti diversi rispetto alle quote ordinarie e anche di quote prive del diritto di voto);

  • crisi d’impresa (le start-up innovative in crisi non sono assoggettate al fallimento né alle altre procedure concorsuali potendo invece accedere alle più semplici procedure di riorganizzazione del debito e di liquidazione del patrimonio previste dalla legge n. 3 del 2012);

  • offerta al pubblico di quote di s.r.l. (le quote di partecipazione al capitale di start-up innovative che hanno la forma di s.r.l. possono essere offerte al pubblico, a differenza delle comuni s.r.l. cui ciò è vietato).

    Secondo i dati pubblicati nella sezione speciale del registro delle imprese delle Camere di Commercio la quasi totalità delle start-up innovative sono costituite in forma di s.r.l. (link)

Gli incubatori di start-up

Affinché possano effettivamente supportare le start-up gli incubatori devono possedere i seguenti requisiti:

  1. disporre di strutture, anche immobiliari, idonee;
  2. disporre di attrezzature adeguate, quali accesso a internet ultraveloce, macchinari per test e prove;
  3. avere amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;
  4. avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,istituzioni pubbliche e istituti finanziari;
  5. avere una comprovata esperienza nell’attività di sostegno alle start-up innovative, valutata attraverso la concreta attività prestata.

Qualora posseggano i requisiti richiesti anche gli incubatori, come le start-up innovative, sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio dove è possibile assumere informazioni sulle loro attività e caratteristiche.

La trasparenza delle start-up innovative.

La legge impone alle start-up di fornire ed, eventualmente, aggiornare con cadenza almeno semestrale sul proprio sito le seguenti informazioni:

  1. data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

  2. sede sociale ed eventuali sedi periferiche;

  3. oggetto sociale;

  4. breve descrizione dell’attività svolta, comprese le attività e le spese in ricerca e sviluppo;

  5. elenco dei soci, con evidenza delle fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

  6. elencodellesocietàpartecipate;

  7. indicazione di titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up (ad eccezione dei dati sensibili);

  8. indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

  9. ultimo bilancio depositato (nel formato “standard XBRL”);

  10. elencodeidirittidiprivativasuproprietàindustrialeeintellettuale.

Dove posso trovare le informazioni sulle offerte di capitali on-line? Cosa sono i portali di equity crowdfunding?

Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.

I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al Regolamento) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o “pitch” (le presentazioni, normalmente in PPT, con cui si descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato).

Chi può gestire un portale per la raccolta on-line di capitale di rischio emesso da start-up innovative? I gestori iscritti al registro e quelli annotati nella sezione speciale ....

Proprio per il ruolo cruciale che svolgono il legislatore ha ritenuto necessario garantire l’“affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali. Per questi motivi la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti: i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità; le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob). L’elenco dei gestori di portali è consultabile sul sito della Consob.

Il registro dei gestori di portali

Il Regolamento Consob distingue il registro dei portali in due sezioni, una ordinaria e una speciale.

Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, tra i quali:

  • la forma giuridica di società di capitali;
  • il possesso, da parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti di onorabilità;
  • il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti di onorabilità (gli stessi dei soci di controllo) e di professionalità;
  • la presentazione di una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura
  • organizzativa (da predisporre secondo le indicazioni allegate al Regolamento Consob).

La perdita dei requisiti è una delle cause che comporta la cancellazione del gestore dal registro.

Nella sezione speciale sono invece annotati i “gestori di diritto”, ovvero le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.

Il registro è consultabile attraverso il sito internet della Consob e attraverso i siti dei portali; al suo interno potranno essere rinvenute importanti informazioni sui gestori di portali tra cui: il collegamento alla home page del sito internet del portale e gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob nei confronti dei gestori.

La Consob esercita la vigilanza sui gestori iscritti al registro potendo richiedere dati notizie e documenti ed effettuando ispezioni. Nel caso accerti la violazione di regole, può sospendere il gestore dall’attività e, nei casi più gravi, radiarlo dal registro, oltre ad irrogare sanzioni pecuniarie.

Cosa accade quando si investe tramite un portale gestito da un soggetto iscritto al registro della Consob? Ci sono differenze nei rapporti con gli investitori?

Ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina più “leggera” rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali presso cui abitualmente i risparmiatori effettuano i propri investimenti.

Come contropartita i gestori iscritti non possono detenere somme di danaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM. I gestori non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.

Il ruolo fondamentale del portale è quello di assicurare che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti, prendendo visione della relativa informativa presente nel portale e della presente sezione di investor education.

Quali sono le informazioni che deve fornire il portale?

Il portale gestito da un soggetto iscritto nel registro tenuto dalla Consob deve mettere a disposizione dell’investitore le informazioni necessarie a assumere consapevoli decisioni di investimento (tenendo conto quindi delle caratteristiche e dei rischi che corre). I portali possono utilizzare anche tecniche multimediali di comunicazione per fornire le informazioni dovute (ad esempio, video e presentazioni).

In sintesi, il Regolamento Consob prevede che l’investitore sia messo in grado di acquisire una adeguata conoscenza in merito ai tre principali aspetti dell’equity crowdfunding.

Il portale: l’investitore deve sapere:

  • chi gestisce il portale (chi controlla tale soggetto e chi svolge funzioni di amministrazione direzione e controllo);

  • le attività svolte da portale (ad esempio, in che modo sono selezionatele offerte);

  • come sono gestiti gli ordini per la sottoscrizione degli strumentifinanziari offerti;

  • i costi a carico degli investitori;

  • le misure che il portale ha predisposto per gestire i rischi di frode, iconflitti di interesse, i reclami e il corretto trattamento dei dati personali;

  • i dati aggregati sulle offerte svolte dal portale e i risultati raggiunti;

  • la normativa di riferimento, i link al registro tenuto dalla Consob, alla sezione di investor education predisposta dalla Consob e alla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori;

  • i provvedimenti sanzionatori o cautelari che la Consob ha adottato nei riguardi del gestore del portale;

  • le iniziative assunte nei confronti delle start-up innovative nei casi di inosservanza delle regole di funzionamento del portale. L’investimento in capitale di rischio emesso da una start-up innovativa: l’investitore deve essere informato su:
  • il rischio di perdere l’intero capitale investito;

  • il rischio di non poter “liquidare” in tempi brevi l’investimento (è il rischio di illiquidità);

  • il fatto che non percepirà i dividendi sugli utili finché la società sarà una start-up innovativa (perché la legge ha posto un divieto);

  • i benefici fiscali introdotti di Decreto crescita bis (durata e decadenza);

  • le deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare;

  • i contenuti tipici di un business plan;

  • il diritto di recesso che il Regolamento Consob attribuisce agli investitori retail esercitabile (senza alcuna spesa né motivazione) entro sette giorni dalla data dell’adesione on-line all’offerta. Le singole offerte, relativamente alle quali il portale deve pubblicare:

  • una “scheda” con tutte le informazioni che la Consob ha elencato nell’Allegato 3 del Regolamento e i relativi aggiornamenti

  • le banche e le imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini per la loro esecuzione;

  • il conto corrente (vincolato) della start-up innovativa presso cui saranno depositate le somme raccolte;

  • le informazioni e le modalità per esercitare il diritto di revoca dell’adesione all’offerta che il regolamento Consob attribuisce agli investitori retail definiti come quelli “diversi dagli investitori professionali” (sono investitori professionali le banche, le SIM, le compagnie di assicurazione, etc.) nei casi in cui sopraggiungano dei fatti in grado di influire sulla decisione di investimento (fatti nuovi sull’offerta oppure modifiche delle informazioni fornite a seguito di un errore),

  • le informazioni sullo stato delle adesioni alle offerte (dando anche informazioni circa le modalità di pubblicazione e di aggiornamento).

Una particolare tutela è rivolta nei confronti degli investitori retail (cioè quelli diversi da banche, SIM, compagnie di assicurazione, etc.) i quali devono completare un vero e proprio “percorso di investimento consapevole”: per accedere alla sezione del portale in cui è possibile aderire alle offerte devono infatti aver compilato un apposito questionario on-line da cui risulti che hanno preso visione delle informazioni messe a disposizione e che hanno compreso le caratteristiche e i rischi dell’investimento in start-up innovative.

Se l’investitore retail non supera il percorso il gestore non può consentire che questi aderisca alle offerte presenti sul portale.

Il “percorso consapevole” che gli investitori retail devono completare per poter aderire alle offerte on-line

Il regolamento Consob prevede che prima di poter aderire alle offerte presentate sul portale gli investitori non professionali (“retail”) devono, mediante le modalità presenti sul portale:

  • dare prova di aver preso visione delle informazioni di investor education presenti sul sito internet della Consob;
  • aver risposto positivamente a un questionario sulle caratteristiche essenziali e i rischi principali connessi all’investimento in start-up innovative;
  • dichiarare di essere in grado di sostenere economicamente l’intera perdita dell’investimento che intendono effettuare.

È sufficiente aderire all’offerta sul portale iscritto per completare l’investimento? Il ruolo delle banche e delle SIM in questa fase

Una volta che l’investitore decide di investire in una start-up, il gestore del portale deve trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o una impresa di investimento che provvederanno a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari (e a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell’emittente).

In virtù della normativa vigente (nota anche come “disciplina MiFID” stante la derivazione dalla norma europea) le banche e le SIM dovranno svolgere l’attività nel rispetto della disciplina sui servizi di investimento che prevede una serie di obblighi informativi e di comportamento nei confronti degli investitori (tra cui la c.d. “profilatura della clientela”).

Per favorire lo sviluppo del crowdfunding e, quindi, agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, il Regolamento prevede una esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti che siano complessivamente al di sotto di una determinata soglia pari a:

500 euro per singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone fisiche,

5.000 euro per singolo ordine e 10.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone giuridiche.

Per poter applicare l’esenzione, è necessario che gli investitori dichiarino di non avere superato le soglie (prendendo in considerazione, per la soglia annuale, anche gli investimenti effettuati presso altri portali nell’anno solare di riferimento).

E cosa accade quando il portale è gestito da una banca o da una SIM (annotata nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob)?

Le banche e le SIM non hanno bisogno di un’autorizzazione della Consob per gestire un portale per la raccolta di capitali di start-up innovative (in quanto sono già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento) ma vengono semplicemente annotate nella sezione speciale del registro dei portali previa comunicazione alla Consob.

In questi casi ai rapporti tra il portale e gli investitori si applicano le regole comuni in materia di servizi di investimento, come chiarito nella Comunicazione Consob n. 0066128 del primo agosto 2013.

A tali soggetti non si applicano le regole più restrittive previste per i gestori iscritti alla sezione ordinaria del registro (divieto di detenere somme di denaro e obbligo di trasmissione degli ordini a banche e SIM) e possono quindi gestire integralmente il processo della raccolta di capitali delle start-up innovative. Di contro, non godono della esenzione dalla disciplina di derivazione MiFID per gli ordini al di sotto delle soglie stabilite dal Regolamento Consob.

È opportuno che gli investitori prendano conoscenza del diritto di recesso che il portale dispone e delle condizioni per il suo esercizio.

Quali sono le regole che si applicano alle offerte di capitali on-line?

Le offerte on-line di strumenti finanziari emessi da start-up innovative sono offerte “speciali”. Ad esse infatti si applicano le regole stabilite dalla legge e dalla Consob: ad esempio è importante sapere che non è pubblicato un prospetto, ma una scheda informativa (non approvata dalla Consob) che deve essere pubblicata sul portale e redatta secondo il modello stabilito dalla stessa Autorità.

Le regole speciali delle offerte on-line di strumenti finanziari emessi da start-up innovative

Il Tuf e il Regolamento adottato dalla Consob stabiliscono che tali offerte:

  • non possono superare la somma di 5 milioni di euro;
  • possono essere trattate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati
  • nel Registro tenuto dalla Consob;
  • possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del
  • capitale di rischio (azioni o “quote”);
  • vanno a buon fine solo se il 5% del loro ammontare è sottoscritto da un
  • investitore professionale;
  • devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui
  • intervengono cambiamenti significativi della situazione della start-up o delle condizioni dell’offerta.

Infine, affinché l’offerta sia ammessa sul portale, lo statuto della start-up deve prevedere:

  • nel caso in cui – una volta che si è chiusa l’offerta sul portale - i soci di controllo trasferiscano il controllo a terzi, la possibilità per gli altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione) ovvero il diritto per gli altri soci di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il “pacchetto di controllo” alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo (c.d. diritto di “co-vendita” o “tag-along”),

  • la comunicazione alla start up nonché la pubblicazione (sul sito della stessa) dei patti parasociali.

Quali sono le informazioni sulle singole offerte che trovo sul portale?

  • una “scheda” con tutte le informazioni che la Consob ha elencato nell’Allegato 3 del Regolamento ed i relativi aggiornamenti;
  • le banche e le imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini per la loro definitiva esecuzione;
  • il conto corrente (vincolato) della start-up innovativa presso cui saranno depositate le somme raccolte;
  • le informazioni e le modalità per esercitare il diritto di revocare l’adesione all’offerta nei casi in cui, una volta che l’investitore abbia aderito all’offerta, sopraggiungano dei fatti in grado di influire sulla decisione di investimento (fatti nuovi sull’offerta oppure modifiche delle informazioni fornite a seguito di un errore);
  • le informazioni sullo stato delle offerte (modalità di pubblicazione e aggiornamento).

Dal momento in cui gli investitori aderiscono on-line a un’offerta su un portale al momento in cui entreranno effettivamente in possesso degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta potrebbe trascorrere del tempo e talvolta l’offerta potrebbe anche non andare a buon fine.

Alla chiusura dell’offerta il portale dovrà verificare che il 5% degli strumenti finanziari offerti sia stato sottoscritto da investitori professionali e che siano state rispettare tutte le altre condizioni della singola offerta.

Le condizioni dell’offerta

Affinché un’offerta vada a buon fine è necessario che si verifichino tutte le condizioni cui è subordinato il suo perfezionamento. Si tratta dei presupposti stabiliti dalla legge e dal Regolamento Consob e delle ulteriori eventuali condizioni apposte dalla start-up e di cui l’investitore prende conoscenza leggendo la “scheda” dell’offerta pubblicata sul portale.

In particolare, l’investitore deve comprendere se sta aderendo ad un’offerta “tutto o niente” perché in questo caso, se non è raggiunto il 100% delle adesioni (di cui il 5% da parte di investitori professionali), l’offerta decade (e i soldi versati per la sottoscrizione degli strumenti finanziari nel conto indisponibile sono restituiti agli investitori). Diverso è il caso delle c.d. “offerte scindibili” che vanno a buon fine a prescindere dalle somme raccolte (per le quali però esiste un maggior rischio di fattibilità del progetto imprenditoriale nel caso in cui l’offerta raggiunga un numero di sottoscrizioni ridotto).

Ho aderito a un’offerta di capitale di start-up innovativa su un portale: e adesso? Posso cambiare idea?

Gli investitori retail hanno il diritto di cambiare idea a patto che ciò avvenga entro i termini stabiliti. In particolare:entro 7 giorni dall’adesione è sempre possibile recedere senza alcuna spesa tramite una comunicazione al portale, secondo le modalità indicate dallo stesso;

  • entro 7 giorni dalla data in cui nuove informazioni (fatto nuovo o segnalazione
  • di un errore materiale) rispetto a quelle esposte sul portale sono portate a conoscenza degli investitori, è possibile revocare l’adesione all’offerta, in entrambi i casi i soldi già versati saranno restituiti.
  • Quali sono i principali rischi dell’investimento in start-up innovative? Adesso, prestiamo bene attenzione.
  • L’investimento in start-up innovative presenta caratteristiche particolari e rischi economici più elevati rispetto agli investimenti tradizionali.
  • Riflettiamo in primo luogo sul fatto che una start-up innovativa è qualcosa di nuovo: non ha una storia, né propria né riferita al settore in cui opera, non ha risultati da presentare, non ha dividendi da promettere (la cui distribuzione non è consentita affinché gli utili eventualmente realizzati siano reinvestiti nell’attività d’impresa).
  • Una start-up, in sostanza, offre un’idea e un progetto per realizzarla.
  • La decisione se investire oppure no, pertanto, non si basa, come tradizionalmente avviene, su elementi economici e razionali ma, inevitabilmente, sul nostro modo di apprezzare, anche emotivamente, il progetto che ci viene presentato. E sull’impatto emotivo che il progetto può avere su di noi ben possono influire, oltre che le parole, le immagini, i video o i “pitch” presenti sul portale.
  • Tutti gli studi che trattano il tema del crowdfunding sottolineano l’importanza del fattore emozionale nella scelta del progetto da finanziare. E questo costituisce forse uno degli aspetti più delicati di cui l’investitore (soprattutto quello non professionale) deve prendere coscienza nella sua decisione di impiegarvi i propri risparmi.
  • La mancanza di elementi economici e razionali cui fare riferimento e, conseguentemente, l’approccio inevitabilmente emozionale con cui si valuta l’investimento, oltre che la intrinseca rischiosità di società neo costituite operanti in settori innovativi, sono alla base dei principali rischi dell’investimento in start-up innovative. A questi si aggiunge il rischio di truffa tipico di tutte le transazioni effettuate on-line. Esaminiamoli più nel dettaglio.
  • Il rischio di perdita del capitale
  • La disciplina italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere solo strumenti di capitale delle start-up innovative: si tratta quindi di investimenti tra i più 12
  • rischiosi,perché acquistando “titoli di capitale” si diventa soci della start-up e si partecipa quindi per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali.

Gli strumenti finanziari oggetto delle offerte on-line

Il “Decreto crescita bis” ha stabilito che sui portali on-line è possibile svolgere offerte aventi ad oggetto unicamente “strumenti di capitale di rischio” emessi da start-up innovative: si tratta delle azioni di s.p.a. e delle quote di s.r.l. Non è dunque possibile che si svolgano offerte aventi ad oggetto titoli di debito (ad es. le obbligazioni).

Chi acquista titoli di capitale normalmente ha diritto a percepire annualmente il dividendo (cioè, una quota parte) sugli utili che la società ha conseguito nel periodo di riferimento. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede (dividendi) è legata all'andamento economico della società emittente (e cioè alla presenza di utili). La remunerazione del soggetto che acquista un titolo di debito corrisponde al pagamento degli interessi e il rischio che sopporta (mancato pagamento degli interessi) sussiste solo in caso di dissesto finanziario della società emittente (prescinde quindi dalla presenza o meno di utili: gli interessi dei titoli di debito devono comunque essere pagati, a meno che la società non sia in dissesto).

Vi sono poi differenze anche con riferimento al valore del capitale che è stato investito. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno infatti partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Per converso, in caso di andamento positivo del progetto imprenditoriale finanziato, l’investitore potrà vedere crescere il valore della propria partecipazione ben oltre quanto inizialmente investito.

Poiché si tratta, come detto, di società neo costituite operanti in settori innovativi, il rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine è ancora maggiore rispetto a quello delle società già da tempo operanti in un determinato settore, il che, ovviamente, incide anche sul rischio per gli investitori di perdere l’intero capitale investito.

E’ opportuno pertanto investire in start-up solo le somme per le quali riteniamo di poter sostenere la totale perdita.

Inoltre, con riferimento all’intero nostro portafoglio, è sempre una saggia regola quella di diversificare gli investimenti: in considerazione della sua elevata rischiosità l’investimento in start-up innovative dovrebbe rappresentare un percentuale (molto) limitata del portafoglio complessivamente investito anche in attività più tradizionali (titoli di Stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni, prodotti finanziari assicurativi, depositi etc.).

Mancanza (iniziale) di dividendi

Dobbiamo comprendere che non è facile che una società da poco costituita riesca, nei primi anni di vita, a produrre utili. Il “Decreto crescita bis” ha addirittura posto il divieto di distribuzione di utili (per tutto il periodo in cui la società emittente possiede i requisiti di start-up innovativa, e cioè per un massimo di 4 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese). Gli eventuali utili saranno quindi necessariamente reinvestiti nella società accrescendo il valore della partecipazione nel caso in cui la start-up consegua risultati positivi nel tempo.. Chi investe in start-up potrà però beneficiare di un trattamento fiscale di favore (art. 29 del “Decreto crescita bis” e regolamenti ministeriali di attuazione).

Il rischio di illiquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste in generale nella sua capacità a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dall’esistenza di un mercato in cui il titolo può essere trattato e dalle caratteristiche di questo mercato.

In generale, a parità di altre condizioni, i titoli negoziati sui “mercati organizzati” (ad esempio, la Borsa Italiana) sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Ciò accade perché la domanda e l'offerta di titoli vengono convogliate in gran parte sui mercati organizzati e, quindi, i prezzi rilevati in quel contesto sono ritenuti indicatori più affidabili dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Quando invece gli strumenti finanziari non sono negoziati in mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidarli o comprenderne il valore effettivo: questi strumenti finanziari sono più “illiquidi” (è più difficile venderli in tempi rapidi e a un prezzo che rispecchi effettivamente il loro valore).

Gli strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative che possono essere sottoscritti tramite i portali di equity crowdfunding appartengono alla seconda categoria, dal momento che il Decreto crescita ne vieta la negoziazione nei mercati organizzati per il periodo in cui la società può essere considerata una start-up innovativa (art. 25, comma 2 del “Decreto crescita bis”).

Pertanto, chi compra tali strumenti deve essere consapevole del fatto che, accanto al rischio di perdita dell’intero capitale investito, vi è anche il rischio di “illiquidità” collegato sia al divieto per un primo periodo di essere scambiati su mercati organizzati e sia al fatto che – almeno inizialmente - non esiste un c.d. “mercato secondario” organizzato sul quale è possibile effettuare gli scambi una volta che gli strumenti sono stati sottoscritti. Resta ferma la possibilità di effettuare la compravendita fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi, sostenendo i relativi costi.

E quali sono i rischi connessi con gli investimenti effettuati tramite portali on-line?

La diffusione dell’utilizzo di internet per le transazioni commerciali ha aumentato il rischio di incappare in iniziative illecite o in vere e proprie truffe.

Se riceviamo una proposta di investimento via e-mail, o se vogliamo aderire ad un’offerta per sottoscrivere o acquistare prodotti finanziari su un sito internet, è bene fare qualche verifica in più, ad esempio:

  • controllare che il soggetto che propone l’investimento sia chiaramente identificabile;
  • verificare che gli indirizzi forniti (telefono, fax e sede del soggetto) corrispondano effettivamente a quelli del soggetto, avvalendosi magari dei servizi “elenco abbonati telefonici”;
  • verificare sempre direttamente presso la Consob che il gestore del portale sia iscritto al registro dei gestori di portali tenuto dalla Consob. È bene inoltre sottolineare che anche qualora il soggetto dichiari (e lo sia effettivamente) di essere vigilato da un’autorità pubblica, ciò non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di tale autorità né garantisce il contenuto delle proposte effettuate;
  • verificare che l’indirizzo internet del portale cui si è connessi coincida con quello indicato nel registro dei gestori di portale presente sul sito della Consob;
  • diffidare delle richieste di dati/informazioni personali; è sempre bene controllare la politica di trattamento dei dati personali che il portale deve mettere a disposizione degli investitori (al fine di accertare che i propri dati non siano trasmessi a terzi).
  • ricordare infine che la raccolta di capitali promossa tramite portali di crowdfunding iscritti nella sezione ordinaria del registro tenuto dalla Consob si perfeziona sempre tramite banche o imprese di investimento (SIM). il gestore iscritto nel registro dei portali non può richiedere al cliente di versare a suo favore le somme necessarie per la sottoscrizione degli strumenti finanziari. Queste dovranno essere versate solo in un conto indisponibile intestato all’emittente acceso presso la Banca o la SIM.

Infine, se avete dei dubbi, rivolgetevi alla Consob, anche per eventuali segnalazioni di attività che non appaiono del tutto “lecite”.

... e dopo?

Investire i propri risparmi non implica soltanto la scelta e l'acquisto: è bene continuare a seguire i nostri investimenti nel tempo e acquisire il maggior numero di informazioni.

Se siamo diventati soci di una società start-up, possiamo partecipare alla vita societaria esercitando – ove previsto - il diritto di voto nelle assemblee o

esaminando e approvando i bilanci societari. Siamo d'accordo: non si tratta di documenti che si presentano come particolarmente interessanti. Ma vanno letti, perché ci forniscono informazioni sullo stato di ”salute” del nostro investimento e ci possono far riflettere sull’opportunità di mantenerlo o venderlo.

A questo fine, dobbiamo leggere attentamente la documentazione che normalmente la società mette a disposizione dei soci. Ricordiamo che il portale, una volta conclusa l’offerta, non è obbligato a pubblicare questa documentazione e pertanto dobbiamo seguire con molta attenzione il sito internet della società di cui abbiamo sottoscritto gli strumenti finanziari ricordandoci che la società, finché è in possesso dei requisiti di start-up innovativa, deve aggiornare le informazioni elencate dal “Decreto crescita bis” almeno ogni sei mesi.

Attenzione poi al cambio di controllo! Lo statuto della start up innovativa (che ogni socio deve conoscere), finché rimane tale e comunque nei successivi tre anni dall’offerta effettuata tramite il portale, deve riconoscere agli investitori, nel caso di cambio di controllo societario,il diritto di recesso o di co-vendita (c.d. tag along), indicandone modalità e condizioni.

Attenzione, inoltre, alle vicende societarie successive alla raccolta di capitali cui noi abbiamo aderito: la società potrebbe ad esempio effettuare ulteriori aumenti di capitale anche attraverso portali di crowdfunding. Se non si esercita il “diritto di opzione” (cioè il diritto dei soci già esistenti di sottoscrivere le nuove azioni o quote emesse dalla società) esiste il rischio che il proprio investimento subisca un effetto di “diluizione” (perché sono entrati nuovi soci a seguito dell’aumento di capitale), e la propria partecipazione nella società “pesare” (percentualmente) un po’ meno, in termini di voti, dividendi attesi e valore.

La società emittente potrebbe infine avere un interesse ad agevolare un “mercato” dei propri strumenti finanziari. Seppure i titoli di una start up innovativa non possano essere negoziati in mercati regolamentati, potrebbero essere creati, anche con l’ausilio del portale, dei punti di incontro fra gli investitori (blog, bacheche etc.) dove i soci possono seguire gli sviluppi della vita societaria e proporre la compravendita dei propri strumenti finanziari.






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